19 luglio 2021

Il reverse charge nei sub appalti edili: esame della disciplina

Daily news n. 126 del 19.07.2021 a cura di Sandro Cerato

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L’articolo 35, comma 5, del D.L. 223/2006, ha esteso, a decorrere dall’ 1 gennaio 2007, il meccanismo dell’inversione contabile anche “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a), del DPR 633/72. Per applicarsi il meccanismo dell’“inversione contabile” tanto il prestatore quanto il committente devono essere soggetti che esercitano un’attività riconducibile al settore edile. Inoltre, l’oggetto della specifica prestazione deve essere, a sua volta, riconducibile ad una di quelle prestazioni inquadrabili nel gruppo “F” (Costruzioni) codici “41” (Costruzioni di edifici), “42” (Lavori di ingegneria civile) e “43” (Lavori di costruzione specializzati) della codifica ATECOFIN 2007. Un’ulteriore requisito - che deve essere soddisfatto per ricondurre la prestazione nell’ambito del “reverse charge” - è che la prestazione sia eseguita in forza di un accordo tra le parti riconducibile allo schema negoziale del subappalto, in forza del quale l’appaltatore (o il sub committente) affida ad un terzo (sub-appaltatore) l’incarico di eseguire le opere assunte nell’originario contratto di appalto. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del “reverse charge”, anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. Sono escluse, invece, dal regime in argomento, così come precisato dalla prassi dell’Agenzia delle entrate (Circolare n. 37/E/2006): i) le prestazioni rese direttamente, in forza di un contratto d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione; ii) le prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti (quali, ad esempio, architetti, ingegneri o geometri); iii) le operazioni qualificabili come forniture di beni con posa in opera, in quanto tale ultima operazione costituisce, ai fini Iva, una cessione di beni e non una prestazione di servizi, laddove la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
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