26 maggio 2023

Imposte indirette sull’affitto degli immobili abitativi delle imprese

Daily news n. 96 del 26.05.2023 a cura di Michele Bana

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L’art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, stabilisce, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un generale regime di esenzione per i canoni di locazioni di unità immobiliari abitative. È comunque possibile optare per l’imponibilità Iva, al ricorrere di due particolari fattispecie: il locatore è l’impresa che ha costruito il fabbricato o che su di esso ha eseguito (anche tramite imprese appaltatrici) gli interventi di cui di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, oppure la locazione ha ad oggetto alloggi sociali (D.M. 22.4.2008), chiunque sia il locatore. Ai fini dell’imposta di registro, invece, le locazioni di fabbricati a destinazione abitativa (e relative pertinenze) effettuate nell’esercizio di impresa sono soggette al c.d. “principio di alternatività tra IVA e registro” di cui all’art. 40, co. 1, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Conseguentemente, se la locazione è esente da IVA, l’imposta di registro si applica in misura proporzionale (pari 2% del canone di locazione), mentre se la locazione è imponibile su opzione, l’imposta è dovuta in misura fissa (pari ad euro 67).
Categorie:Immobili  –  Iva
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