11 luglio 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e l’adeguamento a un maggior livello di affidabilità per accedere al regime premiale

Daily news n. 131 del 11.07.2019 a cura della Redazione

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e l’adeguamento a un maggior livello di affidabilità per accedere al regime premiale - Daily news n. 131 del 11.07.2019 a cura della Redazione€ 6,00

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L'art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (art. 1 co. 931 della L. 205/2017). Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA presuppone l'indicazione: i) dei dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento (es. 2018 per il modello REDDITI 2019), come richiesti dai modelli ISA; ii) degli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente, riferiti agli otto periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione. Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale. Tali componenti: i) rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP; ii) determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA (ai fini di tale imposta, all'ammontare di tali ulteriori corrispettivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato). La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97 (art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, art. 3 co. 7 del DM 23.3.2018 e art. 3 co. 8 del DM 28.12.2018). L'IVA sui maggiori corrispettivi indicati in dichiarazione è versata indicando nel modello F24 il codice tributo 6494, denominato "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - integrazione IVA" (ris. Agenzia delle Entrate 48/2019).
Categorie:ISA
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