25 febbraio 2020

IVA 2020: il nuovo call off stock

Daily news n. 34 del 25.02.2020 a cura di Ennio Vial

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Il contratto di consignment stock consiste in un accordo in base al quale il venditore/depositante (consignor) invia beni mobili (prodotti finiti, semilavorati, componenti o materie prime) presso un deposito di proprietà o comunque nella disponibilità del cliente/depositario (consignee). Alla movimentazione fisica dei beni non corrisponde un passaggio di proprietà in quanto i beni inviati e consegnati al cliente/depositario restano di proprietà del venditore/depositante fino a quando il cliente/depositario li preleverà dal deposito per le proprie esigenze produttive o commerciali. Generalmente si utilizza la dizione “consignment stock” nel caso in cui i beni vengano inviati ad una impresa commerciale, che li preleverà per rivenderli a terzi, mentre si parla di “call-off stock” nel caso di invio dei beni ad una impresa industriale, la quale li preleverà per utilizzarli nel proprio processo produttivo (ad esempio materie prime o semilavorati). Questa sfumatura terminologica, tuttavia, non è mai stata accolta in Italia nelle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Gli interventi di prassi domestici, infatti, si riferiscono unicamente al “consignment stock”, senza operare la soprarichiamata distinzione, ma è chiaro che le previsioni domestiche si riferiscono anche al call off stock. Vedremo come il recente intervento comunitario, al contrario, usi la locuzione di call off stock per riferirsi anche al consignment stock.
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