9 settembre 2019

L’esdebitazione fallimentare

Daily news n. 151 del 09.09.2019 a cura di Michele Bana

L’esdebitazione fallimentare - Daily news n. 151 del 09.09.2019 a cura di Michele Bana€ 6,00

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La persona fisica dichiarata fallita può domandare al tribunale, entro un anno dalla chiusura del fallimento, di essere liberata dai debiti residui che non hanno trovato soddisfazione nel corso della procedura. Questo beneficio è, tuttavia, concesso soltanto se risultano verificate alcune specifiche condizioni in capo al debitore, come la fattiva e tempestiva collaborazione nello svolgimento della procedura, l’assenza di distrazione dell’attivo oppure esposizione di passività insussistenti, e la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali. È, inoltre, necessario che l’imprenditore persona fisica non abbia cagionato od aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né abbia fatto ricorso abusivo al credito: il debitore non deve neppure essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta. La relativa disciplina ha recentemente formato oggetto di una modifica normativa, ad opera del D.Lgs. 14/2019, le cui disposizioni saranno, tuttavia, applicabili soltanto dal 15.8.2020: nel frattempo, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel RD 267/42 (c.d. Legge Fallimentare).
Categorie:Procedure Concorsuali
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