20 maggio 2019

La branch exemption dopo la riforma ATAD

Daily news n. 92 del 20.05.2019 a cura di Ennio Vial

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Il regime di branch exemption è stato introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell’art. 14 D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) e consiste, nel rispetto di precise condizioni, nella possibilità di esentare il reddito della stabile organizzazione detenuta all’estero. In sostanza, in luogo di tassare in Italia il reddito della stabile estera con la conseguente concessione di un credito a fronte delle imposte pagate all’estero, il reddito della stabile viene esentato alla fonte per cui non concorre alla determinazione del reddito complessivo del quadro RN. Generalmente, l’esenzione è preferibile al credito di imposta in quanto consente di beneficiare della eventuale minor tassazione estera . Ovviamente, il regime risulterebbe ancor più conveniente in ipotesi di stabile paradisiaca. In tal caso, infatti, il contribuente italiano potrebbe esentare un reddito che non è stato assoggettato a tassazione nel paese della stabile. Per evitare comportamenti elusivi o abusivi il legislatore subordina l’applicazione del regime di esenzione al soddisfacimento di precise condizioni. La disciplina è stata oggetto di recenti modifiche ad opera del D.Lgs. 142/2018.
Categorie:Varie
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