5 aprile 2022

La compliance del quadro RW

Daily news n. 60 del 05.04.2022 a cura di Ennio Vial

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L’art. 8, paragrafo 3-bis, della direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC2), dispone che gli Stati membri devono trasmettere, a decorrere dal 2016 le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. L’obbligo esteso, dal Common reporting standard (Crs) dell’Ocse, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, anche a livello extra Ue. L’obiettivo che si pone il sistema di scambio automatico di informazioni è quello di contrastare l’evasione fiscale a livello globale. Le amministrazioni finanziarie dei diversi Stati hanno, quindi, progressivamente avviato un rapporto di stretta collaborazione basato sull’adozione di regole comuni e sullo scambio di informazioni. In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto, e nel caso in cui il titolare sia un ente o una società, in taluni casi confluiscono anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo (c.d. controlling persons).
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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