21 ottobre 2020

La comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo delle detrazioni sugli immobili

Daily news n. 183 del 21.10.2020 a cura della Redazione

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L’art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: i) per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; ii) per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario (che può essere anche un istituto di credito o altri intermediari finanziari). Quest’ultimo può, a sua volta, cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Questa tipologia di cessione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3 co. 3 del DPR 2.7.98 n. 322, sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847. Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’esercizio dell’opzione: i) deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate; ii) utilizzando il modello approvato ed allegato al provv. 8.8.2020 n. 283847. La comunicazione è inviata: i) esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il suddetto visto di conformità; ii) a decorrere dal 15.10.2020; iii) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 283847/2020 rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Con il provv. 12.10.2020 n. 326047 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Sono stati altresì corretti alcuni refusi presenti nel modello e nelle relative istruzioni approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847.
Categorie:Adempimenti
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