23 ottobre 2020
La deducibilità della differenza da recesso in capo alle società di persone
Daily news n. 185 del 23.10.2020 a cura di Ruggero Viviani
La deducibilità della differenza da recesso in capo alle società di persone - Daily news n. 185 del 23.10.2020 a cura di Ruggero Viviani | € 6,00 + IVA |
L’art. 2289 c.c. disciplina la fattispecie della liquidazione della quota del socio uscente nei diversi casi di morte, recesso ed esclusione, stabilendo in particolare quanto segue: i. il socio o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; ii. il suddetto valore deriva dalla redazione di una situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; iii. il valore della quota di che trattasi deve tener conto degli utili e delle perdite derivanti dalle operazioni in corso alla data di cui sopra; iv. il pagamento della quota deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. In sostanza il socio o i suoi eredi ricevono, al momento dell’uscita dalla società, una somma di denaro comprendente il rimborso del capitale conferito e degli incrementi patrimoniali cristallizzati per effetto della gestione. Non vi sono altre disposizioni civilistiche in merito. Il tuir non si occupa della deduzione della differenza esistente tra il valore di liquidazione della quota riconosciuta al socio o ai suoi eredi nel caso di specie ed il valore del suo conferimento (detta: “differenza da recesso”). Questa è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’AdE.
Categorie:Bilancio
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