25 ottobre 2019
La gestione aziendale dopo la domanda di concordato preventivo
Daily news n. 185 del 25.10.2019 a cura di Michele Bana
La gestione aziendale dopo la domanda di concordato preventivo - Daily news n. 185 del 25.10.2019 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
L’imprenditore in stato di crisi, a seguito della presentazione del ricorso, conserva l’amministrazione della propria azienda, ma deve rispettare alcune regole fondamentali. Il debitore può liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli eccedenti tale limite – qualora non sia già intervenuta l’apertura del concordato preventivo – possono essere effettuati esclusivamente se urgenti e previamente autorizzati dal Tribunale. Diversamente, se è già stata decretata l’ammissione alla procedura, gli atti di straordinaria amministrazione sono efficaci soltanto a condizione che siano preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal giudice delegato. Gli eventuali debiti sorti per effetto degli atti di amministrazione legalmente posti in essere, in base a tali principi, sono prededucibili: tali operazioni non sono, inoltre, revocabili a norma dell’art. 67 del RD 267/42.
Categorie:Procedure Concorsuali
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