7 gennaio 2019

La legittimazione alla restituzione dell’IVA non dovuta: un problema ancora aperto?

Daily news n. 1 del 07.01.2019 a cura di Antonio Nicotra

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La Corte di Cassazione, con sentenza 27.9.2018 n. 23288, ritorna sul tema degli strumenti di recupero concessi al cessionario per l’IVA indebitamente versata al cedente e stabilisce che “il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, a differenza del caso in cui l’IVA indebitamente versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica venga a riflettersi sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile”. L’intervento giurisprudenziale, che analizza una fattispecie di restituzione dell’IVA indebita sotto il vigore della disciplina previgente la novità legislativa del 2017, offre l’occasione per soffermarsi sul tema controverso del diritto alla restituzione dell’IVA indebita, traendo spunto anche dalle motivazioni contenute nella sentenza. La restituzione dell’IVA indebita trova oggi una compiuta disciplina nel nuovo art. 30-ter del DPR 633/72, introdotto dal legislatore con la L. 167/2017, al fine di porre rimedio alla procedura d’infrazione EU Pilot 9164/17/TAXU avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Tuttavia, permangono i dubbi in ordine alla legittimazione del cessionario/committente alla presentazione della domanda di restituzione.
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