22 novembre 2018

La responsabilità tributaria dei soci dopo la cancellazione della società

Daily news n. 201 del 22.11.2018 a cura di Antonio Nicotra

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L’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014 prevede che, ai fini della validità degli atti di accertamento, di liquidazione, di riscossione e del contenzioso, gli effetti della cancellazione dal Registro delle imprese si verificano decorsi cinque anni dalla relativa richiesta. Se in questo lasso temporale è “legittimo” che il soggetto estinto sia destinatario di atti impositivi, sorgono criticità nella misura in cui, ad esempio, materialmente, non vi sia un luogo per la notifica, correndosi il rischio che i soggetti potenzialmente responsabili non siano resi edotti della pretesa. Ci si chiede, inoltre, se la norma tributaria deroghi realmente al fenomeno, di matrice civilistica, secondo il quale la cancellazione dal Registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione del soggetto giuridico, aprendo un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci. Prima di alcuni significativi interventi delle Sezioni Unite, invero, la cancellazione dal Registro delle imprese non determinava l’estinzione della società fintanto che tutti i rapporti giuridici alla stessa facenti capo non fossero definiti; si attribuiva, cioè, alla cancellazione una valenza soltanto dichiarativa dell’estinzione. I contrasti giurisprudenziali venutisi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità, sono stati successivamente composti con le pronunce delle Sezioni Unite 22.2.2010 nn. 4060, 4061 e 4062 e, poi, con le sentenze delle Sezioni Unite 12.3.2013 nn. 6070, 6071 e 6072, ed oggi si ammette la valenza costitutiva della cancellazione ai fini dell’estinzione. La cancellazione dal Registro delle Imprese determina, quindi, tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, l’estinzione del soggetto sociale e l’apertura di un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci dei rapporti giuridici sociali, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo, di diritto sostanziale e processuale. Guardando alla disciplina tributaria, però, l’effetto estintivo della cancellazione sembra vacillare.
Categorie:Accertamento
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