3 aprile 2019

La società tra professionisti unipersonale

Daily news n. 63 del 03.04.2019 a cura di Edoardo Morino

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Per società tra professionisti, stando a quanto dispongono l’art. 10 co. 3-8 della L. 183/2011 e il DM 34/2013, si intende la società avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali, anche a carattere multidisciplinare, per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. Per quanto riguarda la forma societaria utilizzabile, l’art. 10 co. 3 della L. 183/2011 consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Ne consegue che la società tra professionisti può essere costituita nelle seguenti forme: (i) società di persone; (ii) società di capitali; (iii) società cooperative con non meno di tre soci (derogando così alla regola generale stabilita dall’art. 2522 co. 1 c.c., che fissa il numero minimo dei soci a nove).
Categorie:Varie
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