18 gennaio 2023

La sospensione dell’atto impugnato dopo la riforma del processo tributario

Daily news n. 07 del 18.01.2023 a cura di Caterina Monteleone

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Il contribuente che intenda presentare ricorso avverso l’atto impositivo o esattivo ricevuto può, nel ricorso o con atto separato, chiedere al giudice di sospendere l’effetto esecutivo dell’atto, previa dimostrazione della potenziale fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) e il danno grave e irreparabile (periculum in mora). L’istituto è stato modificato dalla recente riforma del processo tributario ad opera della L. 31.8.2022 n. 130, al fine di rendere più rapido l’ottenimento dell’ordinanza che dispone la sospensiva, nella consapevolezza che si tratta di un provvedimento che per sua natura deve essere rapido, in quanto potrebbe risultare vano se ottenuto in ritardo. Inoltre, è stato introdotto un istituto premiale a favore dei contribuenti che siano in possesso della certificazione di affidabilità fiscale, prevista ai fini degli ISA, ai quali non è richiesta alcuna garanzia, in caso di accoglimento della sospensiva.
Categorie:Processo Tributario
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