31 luglio 2019
La sospensione feriale dei termini processuali dall’ 1 al 31 agosto 2019
Daily news n. 145 del 31.07.2019 a cura della Redazione
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L'art. 1 della L. 742/69 dispone che, salvo i casi indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto. Il periodo di sospensione comprende quindi 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850 e Cass. 14.2.2007 n. 3223). Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè all'1 settembre incluso. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dall'1 settembre. Anche in tal caso, l'1 settembre è incluso nel computo del termine. Pertanto, durante questo periodo (1.8. - 31.8) tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti etc…) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale. Oltre a ciò, la sospensione feriale si applica ai pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti esecutivi, e, per effetto delle novità del DL 193/2016, si cumula con la domanda di adesione, che sospende per 90 giorni il termine per il ricorso. Si segnala da subito che la sospensione non riguarda: i) i termini di notifica degli atti impositivi; ii) i termini decadenziali previsti per il rimborso delle imposte; iii) i termini per il versamento delle imposte; iv) i termini previsti per le richieste di autotutela.
Categorie:Accertamento
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