11 ottobre 2021

Le agevolazioni per gli under 36 che acquistano la loro prima casa

Daily news n. 159 del 11.10.2021 a cura della Redazione

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L'art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 ha introdotto una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro. L'agevolazione consiste: i) nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; ii) nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 30.6.2022. L'agevolazione riguarda: i) non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà; ii) ma anche gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (restano esclusi diritto di superficie e servitù). Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di "«prime case» di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, "come definite dalla Nota II-bis" all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: i) non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato; ii) hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 euro annui. L'agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda: i) le imposte d'atto dovute sull'atto di trasferimento a titolo oneroso (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), per le quali è prevista un'esenzione (art. 64 co. 6 DL 73/2021); ii) gli atti imponibili ad IVA, per i quali, nel rispetto delle normativa comunitaria, è previsto un credito di imposta (art. 64 co. 7 DL 73/2021); iii) l'imposta sostitutiva sul finanziamento, per la quale è prevista l'esenzione (art. 64 co. 8 DL 73/2021).
Categorie:Agevolazioni Fiscali  –  Immobili
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