6 giugno 2019

Le cause ostative al regime forfetario: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Daily news n. 106 del 06.06.2019 a cura della Redazione

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L’art. 1, co. 54-89, della L. 190/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Recentemente, l’art. 1, co. 9-11, della L. 145/2018, in vigore dall’1.1.2019, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. In primo luogo, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Sono state, inoltre, abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lett. b) e c) dell’art. 1, co. 54, della L. 190/2014, nella formulazione previgente. Sono state, infine, riformulate le cause ostative all’applicazione del regime forfetario di cui alle lett. d) e d-bis) dell’art. 1, co. 57, della L. 190/2014. In particolare, è stato espressamente previsto che non possono aderire al regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: i) partecipano a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero; ii) controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (lett. d). L’accesso al regime forfetario è, inoltre, precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (lett. d-bis). Le modifiche in commento sono state esaminate dalla circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9/E e da successive risposte ad interpello.
Categorie:Regimi contabili
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