19 marzo 2019

Legge di Bilancio 2019: novità per le operazioni in contanti legate al turismo

Daily news n. 53 del 19.03.2019 a cura di Franca Recenti

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L’art. 3, co. da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 aveva originariamente stabilito, a decorrere dal 28.4.2012, una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante, pari ad Euro 15.000,00, rispetto a quella ordinariamente prevista (attualmente pari a 3.000,00 euro), a favore delle persone fisiche: i) di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; ii) che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo. La suddetta soglia è stata successivamente modificata dall’art. 8 comma 15 del DLgs. n.90/2017, di recepimento della direttiva 2015/849/UE (mediante DLgs. 25 maggio 2017 n. 90) che ha stabilito, con decorrenza 4.7.2017 (data di entrata in vigore del decreto), la riduzione a 10.000 euro del predetto limite. La Legge di Bilancio 2019 ha apportato, con decorrenza 1.1.2019, sostanziali modifiche alla disciplina in commento: i) ripristinando il previgente limite di utilizzo di denaro contante che passa quindi a euro 15.000, in luogo del previgente limite di euro 10.000; ii) estendendo la disciplina in parola alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza all’estero. Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento agli adempimenti a cui sono tenuti gli esercenti commerciali per poter beneficiare del maggior limite di utilizzo di denaro contante. Conseguentemente, il cedente del bene o il prestatore di servizio sarà tenuto a: i) inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare; ii) identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); iii) acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesti il fatto di non essere cittadino italiano, nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; iv) versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva). A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti ad inoltrare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con la quale indicare tutte le operazioni legate al turismo effettuate nel periodo d’imposta in deroga al limite di utilizzo del denaro contante: i) utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente; ii) da inviare entro il 10.4 dell’anno successivo da parte dei contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.
Categorie:Adempimenti
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