25 gennaio 2021

Legge di bilancio 2021: prorogato per tutto il 2021 il bonus verde

Daily news n. 11 del 25.01.2021 a cura di Sandro Cerato

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La legge di bilancio 2021 ha prorogato, anche per l’anno 2021, l’agevolazione che premia, con il riconoscimento di una detrazione Irpef, le opere di “sistemazione a verde” eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private di pertinenza di unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero effettuate sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (c.d. “bonus verde”). Possono beneficiare della detrazione in esame, oltre alle persone fisiche, anche i soci di società di persone esclusivamente nel caso in cui i fabbricati (oggetto dei predetti interventi agevolabili) siano posseduti dalla società e siano produttivi di reddito fondiario, poiché estranei all’esercizio dell’attività di impresa (c.d. “beni patrimonio”). L’agevolazione “bonus verde” non può essere invocata dai soggetti IRES. La detrazione in parola, pari al 36% delle spese documentate, è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali, il limite di spesa è sempre di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo e la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile ed effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per poter beneficiare dell’agevolazione in discorso è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni: i) assegno bancario; ii) assegno postale; iii) assegno circolare non trasferibile; iv) carte di credito; v) bancomat e bonifici. Nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, purché la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili. La richiesta del “bonus verde” dovrà essere effettuata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Non è ammessa la possibilità di cedere la detrazione in discorso e nemmeno di richiedere lo sconto in fattura al fornitore, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.
Categorie:Irpef
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