17 dicembre 2018

Plusvalenza da lease back, profili contabili e fiscali

Daily news n. 217 del 17.12.2018 a cura di Michele Bana

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Il componente positivo di reddito, derivante dalla cessione di un bene nell’ambito di un’operazione di retrolocazione finanziaria, deve essere imputato a conto economico, nella voce A)5), in base alla durata del contratto di leasing (art. 2425-bis, co. 4, c.c. e OIC 12, Appendice A). Sotto il profilo fiscale, le società di capitali, diverse dalle micro-imprese, utilizzano il medesimo principio di imputazione temporale previsto dalla disciplina civilistica, in ossequio al principio di derivazione rafforzata (art. 83, co. 1, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917/1986 e R.M. 23.6.2017, n. 77/E). Rimangono, tuttavia, i dubbi interpretativi per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) – che non possono applicare il principio di derivazione rafforzata – in virtù del differente orientamento di prassi e giurisprudenza di legittimità: infatti, la C.M. 30.11.2000, n. 218/E ha sostenuto l’assoggettamento della plusvalenza all’art. 86 del TUIR, mentre la Cass. 23.8.2016, n. 35294 ha recentemente affermato l’ammissibilità di un unico criterio, rappresentato dalla ripartizione della plusvalenza in funzione dell’orizzonte temporale di riferimento della locazione finanziaria.
Categorie:Irpef
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