14 ottobre 2021
Profili civilistici dell’indennità per la perdita di avviamento nella locazione
Daily news n. 162 del 14.10.2021 a cura di Cecilia Pasquale
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Al termine del rapporto di locazione ad uso non abitativo relativo agli immobili di cui all’art. 27 della L. 392/78, non dovuto a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal RD 267/42, il conduttore ha diritto a ricevere dal locatore un’indennità pari a 18 mensilità (21 mensilità per le attività alberghiere) dell’ultimo canone corrisposto (art. 34 comma 1 L. 392/78). Il legislatore ha previsto questa indennità a favore del conduttore con l’obiettivo di attribuire un valore economico all’utilità generata dall’esercizio di un’attività all’interno dell’immobile locato: con l’esercizio dell’attività commerciale da parte del conduttore, infatti, si presume che l’immobile acquisti un valore e una capacità di clientela che è destinata a permanere anche alla scadenza del contratto di locazione e che costituisce, dunque, un beneficio della proprietà nel momento in cui il bene è riconsegnato al locatore.
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