31 marzo 2021
Profili successori nelle unioni civili e nelle convivenze
Daily news n. 57 del 31.03.2021 a cura di Cecilia Pasquale
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La L. 76/2016 (c.d. “Cirinnà”), che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze, ha dettato anche alcune previsioni relative ai diritti successori della parte superstite dell’unione civile e del convivente.
In linea generale, la normativa prevista per le “unioni civili” è significativamente diversa da quella prevista per le “convivenze di fatto”: per le prime, la disciplina è riservata a persone dello stesso sesso, ed è assimilabile a quella prevista per il matrimonio; per le seconde, la regolamentazione prescinde dal fatto che i conviventi siano o meno dello stesso sesso, purché legati da “rapporti affettivi stabili” e presenta significative differenze rispetto al matrimonio. Tali caratteristiche si riflettono sulla disciplina dei diritti successori spettanti all’unito civilmente e al convivente superstite, a seguito della morte del de cuius.
In linea generale, la normativa prevista per le “unioni civili” è significativamente diversa da quella prevista per le “convivenze di fatto”: per le prime, la disciplina è riservata a persone dello stesso sesso, ed è assimilabile a quella prevista per il matrimonio; per le seconde, la regolamentazione prescinde dal fatto che i conviventi siano o meno dello stesso sesso, purché legati da “rapporti affettivi stabili” e presenta significative differenze rispetto al matrimonio. Tali caratteristiche si riflettono sulla disciplina dei diritti successori spettanti all’unito civilmente e al convivente superstite, a seguito della morte del de cuius.
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