21 ottobre 2019

Ravvedimento operoso parziale e frazionato: novità del DL 34/2019

Daily news n. 181 del 21.10.2019 a cura della Redazione

Ravvedimento operoso parziale e frazionato: novità del DL 34/2019 - Daily news n. 181 del 21.10.2019 a cura della Redazione€ 6,00

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L'art. 13-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DL 34/2019 e applicabile in via retroattiva, sancisce l'ammissibilità, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, del ravvedimento operoso parziale. Viene così superato il diverso orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 13.9.2018 n. 22330, Cass. 24.9.2015 n. 19017), che, peraltro, confliggeva con l'interpretazione ufficiale (ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2011 n. 67). La legge è chiara nel sancire che le disposizioni in tema di ravvedimento parziale operano solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, quindi non, ad esempio, per i tributi locali e per i diritti camerali. Esigenze di ordine sistematico inducono ad affermare che il ravvedimento parziale sia ammesso anche per le violazioni, la cui competenza all'irrogazione spetta all'Agenzia delle Entrate, che non comportano il recupero del tributo, nonostante, per prudenza, sia opportuna una conferma ufficiale (vedasi, implicitamente, ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104). Il contribuente può ravvedersi in modo frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lett. a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento. Gli interessi legali spettano comunque per l'intero periodo del ritardo. La riduzione della sanzione da ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Per effetto dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97, "nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata". Rimangono tuttavia alcuni dubbi inerenti al versamento di somme inferiori a quelle ritenute dovute dall'Erario in caso di errori nella sua esecuzione, ad esempio sul conteggio degli interessi legali o sull'individuazione della sanzione applicabile.
Categorie:Ravvedimento
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