11 novembre 2019

Secondo acconto IVIE 2019: alla cassa entro il prossimo 2 dicembre 2019

Daily news n. 195 del 11.11.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

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L’articolo 19, commi da 13 a 17, del D.L. 201/2011, ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero (ivi inclusi quelli che sono stati oggetto di operazioni di emersione) detenuti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. Ivie). Sono tenuti al versamento dell’Ivie, oltre i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati (compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo), anche i titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, nonché il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria. L’Ivie è dovuta nella misura dello 0,76 % sul costo dell’immobile estero risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato il fabbricato. Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il valore da assumere è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di questo valore, occorre utilizzare il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. L’Ivie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro. Inoltre, dall’Ivie è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta sugli immobili esteri, si applicano le medesime disposizioni previste per l’Irpef, con l’effetto che il versamento dell’Ivie deve avvenire sia in acconto che a saldo con le stesse modalità stabilite per l’irpef. I contribuenti titolari di immobili all’estero saranno, pertanto, tenuti a versare, entro il prossimo 2.12.2019 (in quanto il 30.11.2019 cade di sabato), il secondo acconto riconducibile all’imposta in argomento, al verificarsi delle condizioni meglio argomentate nel contesto del presente contributo.
Categorie:Versamenti
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