16 aprile 2021

Strutture sanitarie private e riscossione accentrata: adempimento in scadenza il 30 aprile 2021

Daily news n. 68 del 16.04.2021 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Strutture sanitarie private e riscossione accentrata: adempimento in scadenza il 30 aprile 2021 - Daily news n. 68 del 16.04.2021 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 6,00

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L’art. 1, commi 38-42 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto, come noto, una particolare disciplina per la riscossione dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti. In particolare, a partire dall’01.03.2007, ricorre l’obbligo in capo alle strutture sanitarie di: i) incassare il compenso in nome e per conto del professionista e riversarlo a quest’ultimo; ii) annotare il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura nella propria contabilità o in un apposito registro; iii) comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l’apposito modello “SSP” da trasmettere entro il 30 Aprile di ciascun anno con riferimento ai compensi corrisposti nell’anno precedente. Pertanto, le strutture sanitarie private saranno tenute alla presentazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il modello SSP per la comunicazione dell’ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2020 per l’attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa, entro il prossimo 30.04.2021. Si rammenta che è irrogabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9 del DLgs.471/97 da 1.000,00 euro a 8.000,00 euro in caso di violazione degli obblighi di: i) incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo; ii) registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, secondo quanto riportato in precedenza. E’ applicabile, invece, la sanzione da Euro 250,00 ad Euro 2.000,00 di cui all’ art.11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame.
Categorie:Adempimenti
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