6 marzo 2019

Visto di conformità 730: alleggerite le responsabilità in caso di rilascio di visto infedele

Daily news n. 43 del 06.03.2019 a cura di Omar Rigamonti

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L'art. 39 del DLgs. 241/97, come modificato dall'art. 6 del DLgs. 175/2014, stabilisce che in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il responsabile del CAF o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma: i) pari all'importo dell'imposta, della sanzione (30%, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni); ii) nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore. Ad ogni modo, al di fuori dei casi di dolo (o colpa grave) del contribuente, il CAF o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità infedele può comunque evitare la responsabilità relativa all'imposta, alla sanzione e agli interessi, trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (nel caso in cui il contribuente si fosse rifiutato di presentare la nuova dichiarazione), fintanto non intervenga la “causa ostativa” della formale contestazione della violazione, così come stabilito dalla L. 1.12.2016 n. 225 (di conversione del D.L. 193/2016). Peraltro, in caso di regolarizzazione del visto nelle modalità appena commentate, la somma dovuta dal CAF o professionista - pari all’importo della sola sanzione (30%) – è riducibile, per effetto dell’istituto del ravvedimento operoso, ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto del minimo, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione. E’ giusto il caso di segnalare che, alcuni emendamenti approvati al Senato al decreto sul reddito di cittadinanza (DL 4/2019) prevedono modifiche al regime di responsabilità per il visto infedele sul modello 730. In particolare, viene previsto che i Caf e i professionisti che appongono un visto di conformità infedele su un modello 730 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta dal contribuente, sempreché il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Resta ferma la possibilità per gli intermediari di trasmettere un 730 rettificativo ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, è possibile trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Peraltro, a prescindere che intervenga o meno il ravvedimento da parte di Caf e professionisti, le maggiori imposte e gli interessi saranno richieste dall’amministrazione finanziaria al contribuente. Viene inoltre prevista, in ragione di ripetute violazioni, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
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