20 dicembre 2019

Acconto IVA 2019 alla cassa entro 27 dicembre 2019

News per i clienti dello studio n. 163 del 20.12.2019

Acconto IVA 2019 alla cassa entro 27 dicembre 2019 - News per i clienti dello studio n. 163 del 20.12.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.405 prescrive l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di procedere al pagamento di un acconto sull’imposta sul valore aggiunto relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Conseguentemente, per il 2019, l’adempimento in parola deve essere assolto entro il prossimo 27 dicembre 2019. Il contribuente tenuto al versamento dell’anticipo IVA ha a disposizione tre modalità di determinazione dello stesso: i) metodo storico, che prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 o del quarto trimestre 2018 (da calcolare sommando l'acconto versato e il saldo versato l'anno successivo); ii) metodo previsionale, che comporta il versamento dell'88% dell'IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2019 o sul quarto trimestre 2019 (calcolo, in via generale, difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto); iii) metodo analitico che si perfeziona con il pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2019. Il soggetto passivo può, pertanto, scegliere il metodo maggiormente favorevole o di più agevole adozione. In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato dal contribuente è inferiore ad euro 103,29. Il pagamento dell’ammontare così quantificato, da effettuarsi mediante modello di pagamento F24, non può formare oggetto di rateizzazione: in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. È comunque possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato.
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