15 dicembre 2020

Adempimenti di fine anno: deducibilità compenso amministratori

News per i clienti dello studio n. 163 del 15.12.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo: i) per regola generale, a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientranti nelle cd. “collaborazioni coordinate e continuative”; ii) in via eccezionale, a redditi di lavoro autonomo quando l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione. Dal lato dell’impresa erogante, l’art. 95, co. 5, del Tuir, dispone che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario che la società proceda a saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta, con possibilità di applicare, in deroga al generale principio fiscale della competenza, il criterio della cassa “allargata” (con inclusione, quindi, dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo), ma solo nel caso in cui il compenso percepito dall’amministratore costituisca per quest’ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Di conseguenza: i) in caso di amministratore NON professionista, vale la regola secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2020), in ossequio al principio di cassa allargato; ii) in caso di Amministratore professionista (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31 dicembre 2020.
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