11 maggio 2021

Agevolazione prima casa riconosciuta anche con la vendita del 50% della ex prima casa

News per i clienti dello studio n. 50 del 11.05.2021

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta 2.4.2021 n. 228, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso del contribuente che intenda acquistare una nuova "prima casa", ma sia già titolare di un'abitazione acquistata: i) al 50% a titolo oneroso, con l'agevolazione "prima casa" di cui alla Nota II-bis allegata al DPR 131/86; ii) al 50% a titolo gratuito, per donazione, con l'agevolazione "prima casa" di cui all'art. 69 della L. 342/2000. In questa ipotesi, per accedere all'agevolazione prima casa sul nuovo acquisto a titolo oneroso (come consentito dal comma 4-bis nella Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), è sufficiente alienare, entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato, la quota del 50% della "ex prima casa" acquistata a titolo oneroso con il beneficio, mentre non è necessario alienare anche l'ulteriore quota del 50% della "ex prima casa" acquistato per donazione. Infatti, come già chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 44/2001, l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" in sede di acquisto per successione o donazione (ai sensi dell'art. 69 co. 3 della L. 342/2000), non impedisce di usufruire dell'agevolazione prima casa in relazione al successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.
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