6 settembre 2018

Autotrasportatori: ridotta a 38 euro la deduzione forfetaria per l’anno 2017 per i trasporti effettuati fuori Comune

News per i clienti dello studio n. 119 del 06.09.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018, calcolate sui trasporti effettuati nel 2017. Si tratta, in particolare, della deduzione forfetaria, prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, così come da ultimo modificata dalla Legge di stabilità 2016 che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in luogo delle due misure precedentemente vigenti). In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro (rispetto agli euro 51,00 previsti per il periodo d’imposta 2016). La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale (euro 13,30). Analogamente agli anni scorsi, la deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto ed indipendentemente dal numero dei viaggi compiuti nello stesso giorno. Qualora nella medesima giornata venissero effettuati più trasporti in ambiti territoriali diversi (comune e/o fuori comune) si assume la deduzione giornaliera più favorevole. Si rammenta, infine, che la deduzione in commento spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci per conto di terzi in regime di contabilità semplificata o che abbiano optato per il regime ordinario: l’agevolazione non spetta, invece, a tutte quelle imprese di autotrasporto che, per obbligo, sono in regime di contabilità ordinaria.
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