11 aprile 2019

Autotrasportatori: rimborso accise sul gasolio del I trimestre 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019

News per i clienti dello studio n. 55 del 11.04.2019

Autotrasportatori: rimborso accise sul gasolio del I trimestre 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019 - News per i clienti dello studio n. 55 del 11.04.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo 30 aprile 2019 è possibile presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2019. A tal fine, l’Agenzia delle Dogane (nota del 25.3.2019 n. 33989/RU) ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre del 2019 (l'importo rimborsabile è di euro 214,18 per 1000 litri di gasolio). Possono usufruire dell’agevolazione: i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n.422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate. Si rammenta, infine, che il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria “euro 2” o inferiore. Per la fruizione del credito d’imposta (mediante compensazione) deve essere utilizzato il codice tributo 6740, compilando il modello F24 come segue: i) nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” va indicato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento, mentre RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (es. 0119 individua il periodo GENNAIO – MARZO 2019); ii) nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno (es. 2019)
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