18 aprile 2023

Bonus edilizi: le novità nella legge di conversione del DL n. 11/2023

News per i clienti dello studio n. 40 del 18.04.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la conversione in legge n. 38 del 11.04.2023 del Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 il legislatore ha prorogato il termine concesso per il sostenimento delle spese valido ai fini dell’esercizio delle opzioni fiscali per gli interventi in corso su edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi. In occasione del DL n. 11/2023, il legislatore aveva limitato fortemente il ricorso allo sconto ed alla cessione del credito corrispondente alla detrazione sui bonus edilizi attraverso una modifica all’articolo 121 del DL n. 34 del 19.05.2020 prevedendo, sostanzialmente, una linea di confine allo scorso 17.02.2023: a decorrere da tale data, per tutti gli interventi edilizi che avranno avvio non si potrà beneficiare delle c.d. “opzioni fiscali” (ovvero lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione). Tra le varie novità si segnala, in particolare: i) l’opzione per l’utilizzo dei crediti in 10 rate al c.d. superbonus, al bonus barriere ed al sismabonus (nelle fattispecie in cui non è previsto); ii) banche ed intermediari finanziari possono utilizzare i crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali; iii) la compensazione dei crediti deribanti dai bonus edilizi potrà essere effettuata in modo più ampio con enti impositori diversi; iv) la soglia di 516.000 euro per i lavori che richiedono la SOA va calcolata con riferimento ad ogni contratto di appalto e subappalto; v) per gli interventi in edilizia libera, al fine di non perdere la cessione, sarà sufficiente che ci sia un accordo tra le parti documentato con autocertificazione; vi) con riferimento al bonus sugli acquisti, se alla data del 16.02.2023 non c’è preliminare di acquisto è sufficiente, per non perdere la cessione, che sia presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzionedei lavori edilizi.
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