30 settembre 2020

Bonus facciate: ultimi chiarimenti

News per i clienti dello studio n. 131 del 30.09.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta lorda una somma pari al 90 % delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 (a prescindere dalla data di inizio lavori) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “bonus facciate”). La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati: i) residenti e non residenti in Italia; ii) a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari; iii) siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES. La detrazione Irpef/Ires del 90% deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti (e di pari importo) nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda: in caso di incapienza in ciascun anno/periodo d’imposta, la detrazione si perde, nel senso che non può essere richiesta a rimborso né utilizzata nei periodi d’imposta successivi. L’art. 121 del DL 34/2020 ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per il c.d. “sconto sul corrispettivo” e per la “cessione della detrazione”. Con la recente risposta ad interpello 1.9.2020 n. 294 e nella risoluzione n. 49/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se beneficiare del c.d. "bonus facciate" o della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, a prescindere dalla scelta che hanno fatto gli altri condòmini. Conseguentemente, l'amministratore di condominio, nella comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascun intervento, indicare: i) le spese sostenute; ii) i dati delle unità immobiliari interessate; iii) i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.
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