29 ottobre 2020

Bonus investimenti: come regolarizzare la mancata indicazione della dicitura in fattura della normativa di riferimento

News per i clienti dello studio n. 145 del 29.10.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019). Per poter accedere al credito d’imposta in rassegna è necessario, inoltre, che nella fattura di acquisto dei beni che danno diritto al credito d’imposta sia indicato il riferimento normativo dell’agevolazione (es. “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, comma 185, della Legge 160/2019”). Con le recenti risposte a interpello 5.10.2020 nn. 438 e 439, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi. L'Agenzia afferma che la fattura sprovvista del riferimento alla norma agevolativa determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Vengono tuttavia suggerite alcune soluzioni per regolarizzare i documenti. Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura, con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro". Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.
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