27 luglio 2018

“Caro petrolio” II trimestre 2018: domande dal 1° al 31 luglio 2018

News per i clienti dello studio n. 112 del 27.07.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 69244/2018, ha disposto che per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018, la dichiarazione necessaria a fruire i benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto dovrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2018. Inoltre, è stato reso disponibile sul sito delle Dogane il software aggiornato per il II trimestre 2018. Si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione: i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione; iii) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato DLgs. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale nel Testo unico delle accise da parte dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f) del DL 193/2016, la misura del beneficio riconoscibile è di 214,18 per mille litri di prodotto. Il rimborso di tale importo può avvenire con la restituzione in denaro o l’utilizzo in compensazione. In quest’ultimo caso, per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740. Si ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
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