28 luglio 2021
Cessione gratuita di beni non più commercializzati per fini di solidarietà sociale: condizioni per l’applicazione dell'esenzione IVA
News per i clienti dello studio n. 81 del 28.07.2021
Cessione gratuita di beni non più commercializzati per fini di solidarietà sociale: condizioni per l’applicazione dell'esenzione IVA - News per i clienti dello studio n. 81 del 28.07.2021 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa dell'agevolazione prevista dall'art. 16 co. 1 della L. 166/2016 (c.d. "legge antispreco"), la quale consente di considerare distrutti i beni ceduti gratuitamente nei confronti di alcuni enti pubblici e privati per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione riguarda fra l'altro alcune categorie di beni "non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari". L'Agenzia chiarisce che la presenza di imperfezioni è riferita ai beni non più idonei alla commercializzazione. Pertanto, l'agevolazione si applica sia a tali beni, sia a quelli non più commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale (es. beni obsoleti per tecnologia o design) o non rispondenti alle esigenze di mercato. La sussistenza di tali condizioni implica comunque una valutazione di fatto. Considerando la ratio della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni, estendendone il ciclo di vita, deve trattarsi in ogni caso di beni che se non fossero oggetto di donazione sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto. Resta ferma, per il donante, la detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto o la produzione dei beni oggetto dell'agevolazione.
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