7 dicembre 2022

Chiarimenti INPS in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri

News per i clienti dello studio n. 121 del 07.12.2022

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 9.11.2022 n. 4042, l'INPS ha fornito chiarimenti sull'esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici madri che ritornano nel posto di lavoro dopo la maternità ex art. 1 co. 137 della L. 234/2021. In particolare, l'Istituto precisa che: i) l'agevolazione trova applicazione dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022; ii) le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero; iii) l'esonero deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo, pertanto, i giorni di ferie o di permessi retribuiti o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro, non sono esonerabili. In merito ai rientri inframensili viene precisato che l'imponibile da considerare ai fini dell'applicazione dello sgravio, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso, è quello dalla data del rientro. Ulteriori chiarimenti riguardano la cumulabilità con altre agevolazioni e la portabilità dell'esonero.
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