19 aprile 2019

Codice della crisi: ridotti i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

News per i clienti dello studio n. 60 del 19.04.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il D.Lgs. 12.1.2019, n. 14, in attuazione della L. 19.10.2017, n. 155, ha introdotto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che prevede numerose novità rispetto alle disposizioni contenute nella Legge Fallimentare. Questo nuovo testo legislativo sarà applicabile, in termini generali, dal 15.8.2020, ad eccezione di alcune norme, essenzialmente di carattere civilistico, che esplicano i propri effetti già dallo scorso 16.3.2019. Si tratta, in particolare, dell’istituzione dell’Albo dei gestori e controlli della crisi, della certificazione dei debiti fiscali e contributivi, nonché dell’obbligo per le società di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. È, inoltre, stabilita l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della società a responsabilità limitata dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti. In particolare, il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", emenda il testo dell'art. 2477 c.c. riducendo in modo sensibile le soglie al cui superamento si rende obbligatoria la nomina nelle Srl dell'organo di controllo o del revisore; basta, infatti, superare per due esercizi consecutivi, uno solo dei seguenti limiti: i) euro 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) euro 2 milioni di totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale; iii) n. 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. L’obbligo della s.r.l. in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti.
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