12 novembre 2019

Compatibilità tra carica di amministratore e attività di lavoro subordinato

News per i clienti dello studio n. 143 del 12.11.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS è recentemente intervenuta sulla questione della compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali. Vengono riepilogati i principi espressi sul tema, con particolare riferimento alle società di capitali, dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali è possibile giungere alla conclusione che la valutazione della cumulabilità delle qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società - astrattamente compatibili - presuppone l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: i) che il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno; ii) che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e, cioè, dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale cui appartiene; iii) che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società. Si ricorda che, in applicazione di tali principi, la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato: i) è stata affermata in capo al presidente di una società cooperativa; ii) è stata esclusa in capo all'amministratore unico e all'amministratore delegato munito di delega generale, nonché in capo all'unico socio.
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