30 marzo 2021

Costituzione di servitù prediali: imposta di registro al 9%

News per i clienti dello studio n. 33 del 30.03.2021

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nella risoluzione 15.1.2021 n. 4, l'Agenzia delle Entrate rivede il proprio orientamento in tema di tassazione indiretta dell'atto di costituzione di servitù prediali su terreni agricoli (cfr. la circ. 29.5.2013 n. 18), riconoscendo (come affermato in giurisprudenza, cfr. Cass. 4.11.2003 n. 16495, Cass. 5.9.2019 n. 22198 e Cass. 9.3.2020 n. 6672) che tale atto non può scontare l'imposta di registro con l'aliquota del 15%, bensì solo con quella del 9%, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, atteso che l'atto di costituzione di servitù non può integrare alcun "trasferimento" ai sensi della citata norma. Alla luce di tale nuovo indirizzo, quindi, l'Amministrazione ha invitato gli uffici territoriali a riesaminare le controversie pendenti su tale tema e ad abbandonare la pretesa tributaria "sempre che non siano sostenibili altre questioni". Nel contesto della richiamata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la stipula di atti costitutivi del diritto di servitù: i) non comporta l'obbligo di presentazione della domanda di voltura catastale ex art. 3 del DPR 650/72; ii) comporta la trascrizione, a norma dell'art. 2643 co. 1 n. 4) c.c., con conseguente obbligo di corrispondere l'imposta ipotecaria.
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