19 marzo 2019

Credito d’imposta a favore delle librerie 2018: definito il programma per l’accesso al beneficio

News per i clienti dello studio n. 42 del 19.03.2019

Credito d’imposta a favore delle librerie 2018: definito il programma per l’accesso al beneficio - News per i clienti dello studio n. 42 del 19.03.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, dal prossimo 3 giugno 2019 e sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2019 è possibile presentare, in via telematica, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/, la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1, co. 319 della L. 27.12.2017 n.2017, a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio, le cui disposizioni applicative sono state definite con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, per le spese sostenute nel 2018. Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che: i) siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal Registro delle imprese; ii) abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati; iii) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; iv) siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici. Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci: i) IMU; ii) TASI; iii) TARI; iv) imposta sulla pubblicità; v) tassa per l’occupazione di suolo pubblico; vi) spese per locazione, al netto dell’IVA; vii) spese per mutuo; viii) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. Si rammenta, infine, che non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Conseguentemente, una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.
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