22 luglio 2021

Decadenza inventivi per la valorizzazione edilizia se si vende più del 25% ancora in costruzione

News per i clienti dello studio n. 79 del 22.07.2021

Decadenza inventivi per la valorizzazione edilizia se si vende più del 25% ancora in costruzione - News per i clienti dello studio n. 79 del 22.07.2021€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’articolo 7 del D.L. 34/2019 (c.d. DL “crescita”), come modificato in sede di conversione dalla Legge 58/2019, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna), per i trasferimenti, anche esenti da Iva, di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. L’agevolazione in commento è invocabile a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente (ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche), oppure alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ed alla successiva alienazione, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Con la risposta ad interpello 29.4.2021 n. 305, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, previste dall'art. 7 del DL 34/2019 (che consentono l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse agli atti di acquisto di immobili a determinate condizioni), non possono trovare applicazione se la rivendita avviene quando ancora gli immobili ricostruiti sono "in corso di costruzione", anche perché non sarebbe possibile valutare il raggiungimento degli standard energetici richiesti per l'accesso al beneficio. Pertanto, posto che la norma agevolativa richiede, per il mantenimento del beneficio, che l'acquirente rivenda, entro 10 anni, almeno il 75% del "nuovo fabbricato" risultante dagli interventi di demolizione/ricostruzione o ristrutturazione, l'Agenzia afferma che la rivendita di edifici "in corso di costruzione" non può contribuire al raggiungimento della soglia del 75% suddetta. Quindi, ove la società acquirente rivenda più del 25% del "nuovo fabbricato" da edificare, quando ancora è "in corso di costruzione", si verifica la decadenza integrale dal beneficio fiscale goduto sull'acquisto dei fabbricati da demolire/ristrutturare.
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