23 marzo 2020

Diffusione covid-19: pubblicato l’elenco delle attività non oggetto di sospensione

News per i clienti dello studio n. 36 del 23.03.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, e tenuto conto dell'incremento dei casi COVID-19 sul territorio nazionale, si è reso necessario adottare il DPCM 22.3.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) recante ulteriori misure in materia di contenimento del coronavirus, alla cui osservazione sono tenuti imprese e cittadini. Il DPCM introduce il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il provvedimento dispone, inoltre, che “le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020” per lo svolgimento dei servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza, ovvero le raccomandazioni relative all’incentivazione di lavoro agile, ferie e congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale e, ove non fosse possibile, la dotazione ai dipendenti di appositi strumenti di protezione quali guanti e mascherine. Sono invece sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso DPCM che include, fra l’altro: i) l’industria alimentare (codice Ateco 10); ii) l’industria delle bevande (codice Ateco 11); iii) l’industria chimica (codice Ateco 20) iv) i servizi dell’informazione e tutte quelle attività che sono state ritenute essenziali dal Governo, ivi comprese le attività legali e contabili (codice Ateco 69). Le disposizioni introdotte producono effetto dalla data del 23 MARZO 2020 e sono efficaci fino al 3 APRILE 2020, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
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