23 settembre 2020

Esente da tassazione l’indennità sostitutiva di mensa erogata in caso di assenza di servizi di ristorazione a causa del Coronavirus

News per i clienti dello studio n. 128 del 23.09.2020

Esente da tassazione l’indennità sostitutiva di mensa erogata in caso di assenza di servizi di ristorazione a causa del Coronavirus - News per i clienti dello studio n. 128 del 23.09.2020€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta interpello 2.9.2020 n. 301, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5,29 euro, l'indennità sostitutiva di mensa erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del Coronavirus. Secondo l'Agenzia, la fattispecie è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 51 co. 1 lett. c) del TUIR), vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ne consegue che l'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sussistano le condizioni previste dalla R.M. 41/2000. In merito alle suddette indennità sostitutive, la citata R.M. 30.3.2000 n. 41/E ha specificato che l'esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (essendo esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa); ii) essere addetti ad una unità produttiva (sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro); iii) ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.
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