20 luglio 2018

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP per l’anno 2018

News per i clienti dello studio n. 108 del 20.07.2018

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP per l’anno 2018 - News per i clienti dello studio n. 108 del 20.07.2018€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente circolare 14.6.2018 n. 81, l’INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo dei contributi obbligatori previsti per il 2018 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP). Dopo aver indicato i dettagli tecnici e i parametri applicati (tra i quali, l’aliquota annua al 24% e i reddito medio convenzionale pari a 57,60 euro), l’Istituto previdenziale ha altresì ricordato che al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, l’art. 1, commi 117 e 118 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), ha confermato anche per quest’anno la possibilità di accedere ad un esonero contributivo per i “nuovi” coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali aventi età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel corso del 2018. Per coloro che saranno ammessi all’esonero contributivo prescritto dall’art. 1, co. 117-118 L. 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), il beneficio sarà quantificato nella seguente misura: i) esonero 100% per i primi 36 mesi di attività; ii) esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività; iii) esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività. Nella circolare in commento viene altresì ricordato che l’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché il contributo addizionale. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione i seguenti contribuiti: i) il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei C.D. e I.A.P.; ii) il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Viene in tal modo riproposta l’agevolazione introdotta, seppur con alcune differenze ma con la medesima finalità, dall’art. 1 commi 344 e 345 della L. 232/2016.
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