7 settembre 2018

Fissate le regole sul credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

News per i clienti dello studio n. 120 del 07.09.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 4.5.2018, pubblicato sulla G.U. 22.6.2018 n. 143, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente, introdotto dall’art. 1 co. 46 - 56 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). Nel dettaglio, possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Costituiscono attività ammissibili quelle di formazione concernenti le seguenti tecnologie: i) big data e analisi dei dati; ii) cloud e fog computing; cyber security; iii) simulazione e sistemi cyber-fisici; iv) prototipazione rapida; v) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); vi) robotica avanzata e collaborativa; vii) interfaccia uomo macchina; viii) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); ix) internet delle cose e delle macchine; x) integrazione digitale dei processi aziendali. Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione, il DM 4.5.2018 prevede che le attività di formazione 4.0 siano agevolabili a condizione che: i) il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; ii) sia rilasciata a ciascun dipendente, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative; iii) sia rilasciata la certificazione della documentazione contabile, per le imprese non soggette a revisione, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
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