7 luglio 2020

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il 2019

News per i clienti dello studio n. 102 del 07.07.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, anche in relazione al periodo d’imposta 2019, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni - che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale - sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, i quali forniscono un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente espresso su una scala da 1 a 10. Da tale giudizio dipende: i) il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale; ii) nonché la possibile valutazione della posizione ai fini della formazione di liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione, elaborate tenendo anche conto delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73). In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti determinati benefici, tra i quali l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP, nonché l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui. Con la circolare 16.6.2020 n. 16/E, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità nell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019. Per quanto concerne le variabili precalcolate, rispetto allo scorso anno, sono state rimosse, tra le altre: i) le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche; ii) i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti; iii) il numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti; iv) i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI. A fronte dell'eliminazione di tali variabili, non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati (es. "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU", "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU", "Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati", "Reddito negativo per più di un triennio"). Anche il coefficiente individuale (variabile precalcolata basata sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative e non modificabile), utilizzato per la stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto", è stato oggetto di modifica tramite l'elaborazione di un correttivo specifico che si attiva in casi di riduzione dei ricavi nell'anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.
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