30 luglio 2019

Gli obblighi di ritenuta per i contribuenti forfetari che erogano compensi da lavoro dipendente o assimilato

News per i clienti dello studio n. 106 del 30.07.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, fino al 31.12.2018, i contribuenti che fruivano del regime forfetario non erano tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014), ivi comprese le addizionali regionali e provinciali (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2). L’art. 6 del DL 34/2019 introduce l’obbligo di operare le ritenute d’acconto, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati. La disposizione è entrata in vigore l’1.5.2019, ma opera retroattivamente dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono: i) trattenute in 3 rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019); ii) versate nei termini di cui all’art. 8 del DPR 602/73, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l’obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca com-portamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2). Il medesimo obbligo di ritenuta è stato introdotto all’art. 1 co. 21 della L. 145/2018, per imprenditori e professionisti con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro che applicheranno, dal 2020, l’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 1 co. 17 - 22 della L. 145/2018). Al pari del regime forfetario, per tali soggetti non sussisterà l’obbligo di operare le ritenute sulle somme corrisposte diverse dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi a questi assimilati.
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