23 giugno 2022

In chiaro le modalità di utilizzo del Credito d'imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020: Novità del DL 21/2022 convertito (c.d. DL "Ucraina")

News per i clienti dello studio n. 70 del 23.06.2022

In chiaro le modalità di utilizzo del Credito d'imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020: Novità del DL 21/2022 convertito (c.d. DL€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che tramite la modifica dell'art. 48-bis co. 3 del DL 34/2020, l'art. 10-sexies del DL 21/2022 convertito stabilisce che il credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori è utilizzabile in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione). Pertanto, il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2021, mentre il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2022, nel rispetto dei limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. Anche in seguito alla novità normativa, rimangono comunque applicabili i limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. In particolare, nel caso di specie operano: i) sia il limite annuo di 250.000,00 euro, stabilito dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) cumulativamente con riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; ii) sia il limite annuo di 700.000,00 euro (di cui all'art. 9 co. 2 del DL 35/2013), elevato a 2 milioni di euro per il 2021 (art. 22 del DL 73/2021) e poi messo "a regime" dall'anno 2022 sempre nella misura di 2 milioni di euro (art. 1 co. 72 della L. 234/2021), riguardante tutti i crediti d'imposta e contributivi (non solo quelli da quadro RU) compensabili nel modello F24. Con riferimento ai limiti comunitari, l'incentivo in esame è soggetto al rispetto dei requisiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.
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