22 maggio 2019

Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il primo trimestre 2019 entro il 31 Maggio 2019

News per i clienti dello studio n. 74 del 22.05.2019

Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il primo trimestre 2019 entro il 31 Maggio 2019 - News per i clienti dello studio n. 74 del 22.05.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, anche nel 2019 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno inviare a cadenza trimestrale i dati delle liquidazioni periodiche mediante un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al II trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre. Conseguentemente, il prossimo 31.05.2019 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al primo trimestre 2019. Sono esonerati dall’adempimento soltanto coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell'anno. Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive. Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; ii) oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017). A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5. Il ravvedimento si applica: i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza; ii) sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza. La suddetta sanzione, ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911.
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